In attuazione di quanto disposto dal Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, il Ministero per la Transizione Ecologica ha emanato il Decreto che disciplina le modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.
Il Piano Nazionale ha come obiettivo quello di ridurre la domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti.
Per il nostro territorio, che è in Zona climatica E (tranne il Comune di Villa Minozzo che rientra in fascia F per la quale non ci sono limitazioni), la durata giornaliera di accensione degli impianti è ridotta di un’ora, temperatura meno 1° rispetto ai precedenti limiti (per quest'annata termica 19° +/-2° gradi).
Ecco il dettaglio, Zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
Qualora si fosse in presenza di situazioni climatiche particolarmente rigide, i Comuni potranno autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
Le disposizioni generali contenute nel presente DM non si applicano:
- ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani; alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi diplomatiche e delle organizzazioni internazionali, purché non ubicate in stabili condominiali;
- a scuole materne e asili nido;
- a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
In relazione alla sola limitazione della durata giornaliera di attivazione (ossia la riduzione di un’ora), restano esclusi dalla disciplina:
- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle esclusioni su richiamate, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
- edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.
In relazione alla riduzione di 1°C della temperatura dell’aria, tale disposizione non si applica:
- agli ospedali, alle cliniche o case di cura e assimilabili, inclusi dli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
- alle piscine, saune e assimilabili, alle sedi diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso;
- agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
- agli edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.