Monday, January 3, 2022
Emergenza coronavirus: il nuovo decreto festività in sintesi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
 
Il Decreto è entrato in vigore dal giorno di Natale e lo potete visionare cliccando qui.
 
Di seguito le principali novità, su cui si fa riserva di eventuali approfondimenti dati i tempi di pubblicazione e di entrata in vigore, ma i nostri consulenti hanno inteso così facilitarvi la comprensione delle nuove misure in vigore. A questo proposito, l’area Legislazione del LAVORO DI CNA ha preparato un format della “Comunicazione di assenza ingiustificata”, aggiornata a seguito  della proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza.
 
Ricordiamo che in conseguenza di ciò, anche l’obbligo per i lavoratori di possedere il c.d. Green pass è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 (art. 8, comma 3 del DL 221/2021). Pertanto le aziende si troveranno/potranno trovare nuovamente nella necessità di comunicare ai lavoratori privi di GP, l’assenza ingiustificata per periodi successivi al 31 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 (salvo successive proroghe dello stato di emergenza e dell’obbligo del GP).
 
Si ravvisa l’opportunità di trasmettere nell’immediato tale comunicazione ai lavoratori attualmente assenti, al fine di conservare la continuità dell’assenza ingiustificata (ed evitare il pagamento della festività del 1° gennaio in quei settori che prevedono il pagamento delle festività di sabato).
 

SINTESI DECRETO FESTIVITA'

Stato di emergenza

Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 marzo 2022. Risultano quindi prorogate fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui all’Allegato A, tra cui il lavoro agile in modalità semplificata (punto 16 dell’Allegato A).

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.
 
Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

  • Obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca;
  • Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all'aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

A decorrere dal 30 dicembre è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Confermata l’estensione dell'obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione dell’obbligo del Green Pass rafforzato dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.