E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020, il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il nuovo DPCM 7 settembre 2020, in vigore dall'8 settembre 2020, proroga – salvo alcune integrazioni - il DPCM 7 agosto 2020 (clicca qui per scaricare la circolare esplicativa) e conferma le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020.
Le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.
Ci sono novità anche in materia di igienizzazione e sanificazione. Per questo, alleghiamo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25E del 20 agosto u.s. nella quale viene specificato (pagg. 27 e 28) che “l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione», così come qualificate dalla circolare 28 n. 20/E del 10 luglio 2020.
Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto”.
In pratica, si ribadisce quanto da noi più volte sostenuto e cioè che l'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione» che danno diritto al credito d'imposta del 60% della spesa sostenuta di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio. 34/2020.
Sul fronte del credito, l’art. 65 del Nuovo Decreto proroga tutte le sospensioni già in essere per altri quattro mesi. In allegato il documento di sintesi delle proroghe e sospensioni.
A seguito dell’aggiornamento previsto dal Decreto Agosto, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti dall’ 8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da CARTELLE ESATTORIALI emesse dagli AGENTI DELLA RISCOSSIONE.
I versamenti delle rate oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, mentre i versamenti delle cartelle oggetto di sospensione possono essere pagate in unica soluzione o rateizzate entro il 30 novembre 2020.
I nostri uffici sono a disposizione per valutare la sua posizione personale presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ed eventualmente richiedere una rateazione.
Si ricorda inoltre che l’art.165 del DL Rilancio ha posticipato tutti i pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, scadenti nell’anno 2020, al 10 dicembre 2020, senza applicazione degli ulteriori 5 giorni di breve ritardo.
Il nuovo DPCM 7 settembre 2020, in vigore dall'8 settembre 2020, proroga – salvo alcune integrazioni - il DPCM 7 agosto 2020 (clicca qui per scaricare la circolare esplicativa) e conferma le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020.
Le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.
Ci sono novità anche in materia di igienizzazione e sanificazione. Per questo, alleghiamo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25E del 20 agosto u.s. nella quale viene specificato (pagg. 27 e 28) che “l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione», così come qualificate dalla circolare 28 n. 20/E del 10 luglio 2020.
Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto”.
In pratica, si ribadisce quanto da noi più volte sostenuto e cioè che l'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione» che danno diritto al credito d'imposta del 60% della spesa sostenuta di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio. 34/2020.
Sul fronte del credito, l’art. 65 del Nuovo Decreto proroga tutte le sospensioni già in essere per altri quattro mesi. In allegato il documento di sintesi delle proroghe e sospensioni.
A seguito dell’aggiornamento previsto dal Decreto Agosto, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti dall’ 8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da CARTELLE ESATTORIALI emesse dagli AGENTI DELLA RISCOSSIONE.
I versamenti delle rate oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, mentre i versamenti delle cartelle oggetto di sospensione possono essere pagate in unica soluzione o rateizzate entro il 30 novembre 2020.
I nostri uffici sono a disposizione per valutare la sua posizione personale presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ed eventualmente richiedere una rateazione.
Si ricorda inoltre che l’art.165 del DL Rilancio ha posticipato tutti i pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, scadenti nell’anno 2020, al 10 dicembre 2020, senza applicazione degli ulteriori 5 giorni di breve ritardo.