Tuesday, April 7, 2020
Coronavirus: protocollo bancario regionale per i lavoratori in difficoltà

In data 30 marzo 2020 la Regione Emilia Romagna ha sottoscritto un Protocollo Quadro unitamente a istituzioni locali, istituti bancari, sindacati e rappresentanti delle imprese persostenere i lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria.

Il Protocollo regionale, che avrà validità nel periodo compresotra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, prevede l'attivazione di finanziamenti individuali da parte degli istituti bancari a costo zero e a tasso zero per lavoratori dipendenti di aziende in crisi.

Il finanziamento si configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali a pagamento diretto INPSspettanti al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell'Inps le indennità di sostegno al reddito spettanti.

Questo protocollo si configura come la proroga, con alcuni aggiornamenti tecnici, del protocollo sottoscritto nel 2016 e prorogato di anno in anno.

Lo strumento, previsto anche per la CIGS a pagamento diretto,  potrà  essere utilizzato da lavoratori dipendenti di imprese che fruiscono di CIGO e  FIS a pagamento diretto e CIG in deroga (che ricordiamo può essere solo a pagamento diretto).

Non è invece prevista la possibilità di attivare finanziamenti con istituiti di credito per i lavoratori dipendenti di aziende artigiane, che fruiscono di una integrazione salariale erogata dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato. 

  • Beneficiari

Lavoratori di unità operative con sede in Emilia-Romagna che hanno presentato domanda, secondo quanto previsto dalle rispettive normative, per uno degli ammortizzatori sociali indicati, richiedendo il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS. 

  • Agevolazioni

Finanziamento individuale, dietro apertura di un conto corrente tecnico, con disponibilità crescente per frazioni mensili, per un massimo di euro 700 al mese (per un lavoratore a tempo pieno e sospeso a zero ore), per un numero di mensilità pari a:

  • 9 mensilità per CIGS, contratti di solidarietà e CIGS per editoria (per un massimo di € 6.300)
  • 2 mensilità per CIG in deroga (per un massimo di € 1.400)
  • 3mensilità per CIGO (per un massimo di € 2.100)
  • 3 mensilità per il FIS (per un massimo di € 2.100)

Gli importi individuali concessi non sono soggetti a tassi di interesse, né a spese di gestione del conto o interessi di mora, eccezion fatta per i bolli di legge ove previsti. 

  • Procedura
  1. Il lavoratore si reca presso una delle banche aderenti alla proposta per l'apertura di un rapporto di conto corrente tecnico (l’elenco è disponibile al seguente indirizzo);

  2. Il lavoratore compila e presenta:
  • i moduli Modulo A, Modulo C e Modulo D alla banca,
  • i moduli Ae D anche all’azienda 
    n.b: per aziende sottoposte a procedure concorsuali al momento della domanda di anticipazione, utilizzare il Modulo D bis in sostituzione del D.
  1. il lavoratore, una volta aperto il conto corrente, compila il Modulo E, che deve essere inviato all’Inps competente dalla Filiale per raccomandata A.R. (o per PEC)

  2. l'azienda compila e invia alla banca il Modulo B (per la richiesta della prima anticipazione e successivamente ogni mese) e restituisce copia del modulo D (o D-bis) controfirmato.

  3. la banca anticipa mensilmente gli importi netti di integrazione salariale spettanti al lavoratore sulla base delle comunicazioni mensili dell'impresa. La banca non darà luogo alla anticipazione qualora la comunicazione dell’impresa non riporti l’importo corrispondente della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore, calcolato in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni d’imposta;

  4. l’azienda si impegna a indicare sul MODELLO SR41 il codice IBAN del conto corrente tecnico aperto presso la banca

  5. l’Agenzia regionale per il lavoro invia periodicamente alle Banche gli elenchi, in base alle informazioni in suo possesso, delle aziende che hanno attivato ammortizzatori sociali per i quali le Banche possono procedere con le anticipazioni. 
    Si richiama l’attenzione sul fatto che il protocollo operativo specifica che nel caso di CIGO e di FIS ai sensi del D.Lgs. 148/2015, il verbale d’accordo sindacale dovrà riportare il pagamento diretto da parte dell’INPS.Considerato che nelle casistiche CIGO e FIS covid-19 solo raramente esisterà il verbale di accordo, visto che non è previsto come requisito obbligatorio, confidiamo che le banche non solleveranno problematiche connesse alla mancanza dell’accordo.

  6. la filiale prima di anticipare verifica che l’azienda compaia nell’elenco di cui al punto 7

  7. l'INPS versa il trattamento di integrazione salariale sul conto corrente tecnico; la banca recupera le somme anticipate al lavoratore e provvede a versare ulteriori frazioni mensili del trattamento fino al numero massimo concordato se maturate dal lavoratore e non corrisposte ancora dall'Inps.

  8. In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale o di non autorizzazione del pagamento diretto, l’impresa comunicherà alla banca che ha concesso l’anticipazione dell’ammortizzatore, la mancata approvazione della relativa domanda. In questi casi la Banca comunicherà all’azienda il saldo a debito del conto corrente dedicato. Quindi l’azienda verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore fino a concorrenza del debito.

In caso di mancato versamento, parziale o totale, sul conto corrente dedicato degli importi dell'ammortizzatore sociale da parte dell'INPS, per qualsiasi altra motivazione riguardante il lavoratore, e in tutti gli altri casi in cui il conto del lavoratore risulta ancora a debito per effetto delle anticipazioni accordate, dopo aver verificato che l’INPS abbia già pagato tutto quanto spettante al lavoratore e comunque dopo 30 giorni da quando l’agenzia lo ha contattato per evidenziargli il saldo a debito, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento del lavoratore la Banca informerà il datore di lavoro circa il saldo a debito del conto corrente dedicato, il datore di lavoro stesso provvederà a versare sul conto corrente dedicato gli emolumenti correnti, differiti e il TFR alle ordinarie scadenze contrattuali o di legge, fino a concorrenza degli importi non versati sul conto corrente dedicato. L'azienda verserà alla banca sulle spettanze dovute limitatamente ed esclusivamente alla capienza economica definita dagli istituti di retribuzione differita sopra elencati. 

Di seguito trovate la modulistica per attivare il finanziamento:

Modulo A- Richiesta del lavoratore alla Banca di fruire del finanziamento

Modulo B- Richiesta della ditta alla Banca di attivare il finanziamento

Modulo C
- Autorizzazione del lavoratore alla Banca di erogare il finanziamento per l’intero

Modulo D
- Autorizzazione del lavoratore alla Banca al recupero delle somme anticipate

Modulo D bis
- Autorizzazione del lavoratore alla Banca al recupero delle somme anticipate in caso di ditta in Concordato/Liquidazione

Modulo E - Richiesta del lavoratore all’INPS di domiciliazione degli importi presso la Banca