Wednesday, November 7, 2018
Copyright sulle registrazioni delle auto driverless
Con un Comunicato stampa il Parlamento UE ha fatto sapere di aver votato un primo parere relativo all'ipotesi che i dati registrati dalle auto driverless siano soggetti a diritto d'autore.
 
Il caso delle auto a guida autonoma è emblematico: i dati relativi alle prestazioni del veicolo, tempi di percorrenza, distanza, velocità sono generati automaticamente e registrati per valutare l'efficienza e la sicurezza dei veicoli affinché si possa provvedere tempestivamente alla manutenzione o riparazione. Ovviamente possono essere registrate anche immagini in movimento o statiche (video, foto) nelle quali rientrano spesso proprietà private, immagini di persone, ecc. 
 
Cerchiamo di capire "cosa" è protetto dal diritto d'autore
L'articolo 1 della Legge sul Diritto d'autore (L. 633/1941) afferma: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie...nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore."
 
Da tale ambito di applicazione emerge che sono tutelate "le opere dell'ingegno di carattere creativo", quindi il primo requisito affinché i dati delle auto driverless rientrino nel copyright, è appunto la creatività. Inoltre, gli articoli 96 e 97 della medesima legge, tutelano il ritratto di una persona, che può essere esposto e riprodotto solo in caso di esplicito consenso, oppure in caso di notorietà, necessità di giustizia o polizia, o quando la riproduzione è collegata a cerimonie o eventi svolti in pubblico. Senza trascurare che il diritto d'immagine è tutelato anche dal Codice civile (art. 10).
 
Quindi, dal punto di vista normativo, è chiaro che oltre alla "creatività" dei dati, requisito necessario per rientrare nel copyright, occorre anche stabilire come e con quali finalità le registrazioni vengono eseguite. Ad esempio, qualora i dati registrati rientrino nei casi sopra citati, per essere pubblicati devono preventivamente ottenere le liberatorie delle persone riprese/fotografate.
 
La valutazione che gli Europarlamentari devono fare è molto complessa e l'esito del voto influenzerà la discussione "macro" sul diritto d'autore nel mercato unico digitale: proposta sospesa a giugno, a inizio settembre il Parlamento europeo ha dato il via libera e ora è all'esame del Consiglio.
 
Il tema dibattuto è relativo alla responsabilità delle piattaforme web e degli aggregatori di Internet sulle violazioni del diritto d'autore: il punto critico verte sulle "riproduzioni brevi" (snippet) che farebbero scattare l'obbligo, in capo a tali soggetti, di remunerare chi detiene i diritti d'autore. La proposta contiene una esplicita esclusione per le piccole e medie imprese del web da tali obblighi, e per la condivisione di collegamenti ipertestuali agli articoli, insieme a "parole singole".
 
Rimaniamo in attesa del voto del Consiglio Europeo.