Wednesday, January 11, 2023
Le nuove regole per il Superbonus 2023 Con l’approvazione della Legge di Bilancio e la successiva conversione in legge si delinea il nuovo scenario del superbonus per l'anno 2023.

Il DL. n. 176/2022 (DL. “Aiuti-quater”) introduce numerose novità alla normativa del superbonus 110%, in quanto:
  • diminuisce al 90% la percentuale di detrazione spettante ai condomini ed agli edifici assimilati;
  • proroga al 30 marzo 2023 la possibilità di chiudere i lavori su edifici unifamiliari che abbiano raggiunto il 30% dei lavori complessivi al 30 settembre 2022;
  • a particolari condizioni, proroga al 31 dicembre 2023 la detrazione per le case unifamiliari, nella misura ridotta del 90%;
  • allunga i tempi di utilizzo dei crediti oggetto di comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
 
Villette al 90% anche nel 2023, ma con limiti di reddito e di titolarità

Le persone fisiche che intendano svolgere interventi su edifici unifamiliari hanno ancora diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se avviano gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, ma ad alcune condizioni:

  • devono risultare titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
  • l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  • hanno un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1 introdotto nell’ 119del DL 34/2020 dal decreto “Aiuti-quater”.

 

Tempi di utilizzo dei crediti ceduti o scontati a 10 anni.

Il nuovo decreto introduce la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta per superbonus 110% derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 (per i crediti 2022) o 5 rate (per i crediti 2021).

A tal fine dovrà essere inviata all’Agenzia un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno continua a non poter essere fruita negli anni successivi e continua a non poter essere richiesta a rimborso.

 
Cessione del credito e prestiti SACE

Dopo la prima cessione, che resta libera, si potranno operare 3 cessioni (prima erano 2) a favore di banche, intermediari finanziari e assicurazioni. Le banche potranno sempre cedere i crediti ai clienti con Partita Iva, che dopo aver acquistato il credito non potranno cederlo a loro volta.
 
Per le imprese di costruzione impegnate negli interventi agevolati con il superbonus, che si trovano in crisi di liquidità a causa del blocco nel meccanismo della cessione dei crediti, SACE (SpA controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che fornisce garanzie finanziarie per l’accesso al credito delle aziende) potrà offrire alle banche garanzie sui finanziamenti. Nella valutazione del merito creditizio dalle imprese potranno essere considerati anche gli sconti maturati al 25 novembre.