Thursday, December 20, 2018
Divieti di circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate
Il Decreto 4 Dicembre 2018, n° 525, recante il calendario dei divieti di circolazionefuori dai centri abitati per l’anno 2019per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, alla data della presente nota non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; nonostante ciò, l’Organo di controllo, in data 12.12.2018, ha provveduto a registrarlo al n°1, foglio 2939 e pertanto, di fatto, i suoi contenuti non dovrebbero essere più cambiati.In ogni caso, per l’ufficialità dei contenuti, si rinvia alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
I giorni di stop saranno i seguenti:
  • Tutte le domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  • tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
  • il 1° gennaio dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  • il 19 aprile dalle ore 14,00 alle ore 22,00;
  • il 20 aprile dalle ore 09,00 alle ore 16,00;
  • il 22 aprile dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  • il 25 aprile dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  • il 1° maggio dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  • il 6 luglio dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
  • il 13 luglio dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
  • il 20 luglio dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
  • il 26 luglio dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
  • il 27 luglio dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
  • il 2 agosto dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
  • il 3 agosto dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
  • il 9 agosto dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
  • il 10 agosto dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
  • il 15 agosto dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
  • il 17 agosto dalle ore 08,00 alle ore 16,00
  • il 24 agosto dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
  • il 1° novembre dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  • il 24 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 14,00;
  • il 25 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  • il 26 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 22,00. 

Le disposizioni generali dei divieti di circolazione si applicano anche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni; le stesse disposizioni si applicano inoltreai veicoli provenienti o diretti a San Marinoe Città del Vaticano, nonché ai veicoli che trasportano merci pericolose anche se aventi massa complessiva inferiore a 75 Q.li.
 
ADR -I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose della Classe 1 (Esplosivi)e 7 (Materiali fissili e radioattivi), anche quelli con massa complessiva INFERIORE a 75 Quintali,dovranno rispettare i divieti di circolazionecosì come individuati dal Decreto n° 525 del 4 Dicembre 2018; gli stessi veicoli ADR( con massa inferiore a 7,5 Ton che trasportano ADR Classi 1 e 7), sono soggetti ai seguenti ed ULTERIORI orari e periodi di divieto: dalle ore 08.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 Maggio all’8 Settembre 2019 .
 
Le principali novità sono:
- agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero, la Sardegna e la Sicilia (artt. 3,4 e 5)
- agevolazioni per il trasporto intermodale (art. 6);
- categorie dei veicoli e tipologie delle merci esenta ti dal divieto (artt. 7 e 8);
- condizioni per la circolazione in deroga e procedure di autorizzazione (artt. 9 e 10);
- trasporto in regime ADR, in particolare classi 1/esplosivi e 7/radioattivi (art. 12);
- deroga per i veicoli diretti/provenienti dal Porto di Genova (art. 13).
 
VEICOLI E COMPLESSI DI VEICOLI NON SOGGETTI AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)
  1. Adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza (VVFF, protezione civile, società di erogazione gas, luce, acqua,ecc.)
  2. Smaltimento rifiutidelle e per conto delle amministrazioni comunali, muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione
  3. Appartenenti al Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico o alle Poste Italiane nonché quelli di supporto alle Poste Italiane SpA e quelli adibiti a servizi postaliai sensi del decreto legislativo 22/07/1999, n. 261 in virtù di licenza rilasciata dal Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico, anche estera
  4. Adibiti al servizio radiotelevisivo
  5. Adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
  6. Adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiarein manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nell'arco delle 48 ore
  7. Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo di aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili
  8. Adibiti al trasporto di forniture e viveri o di altri servizi indispensabili per la marina mercantilemuniti di idonea documentazione
  9. Adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani, periodici - prodotti per uso medico
  10. Classificati macchine agricoleai sensi dell’art.57 del D.L.gv 285/92 e ss mm ii, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n°461;
  11. Costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico
  12. Autocisterne per il trasporto di alimenti per animali da allevamento
  13. Autocisterne per trasporto di latte fresco
  14. Adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari
  15. Adibiti al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP
  16. Adibiti al trasporto di prodotti agricoli che non richiedono il regime ATP quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all’allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali, uova da cova (con specifica attestazione all’interno della scheda di trasporto o del documento equipollente)
  17. Con prenotazione (limitatamente ai giorni feriali) per revisione (percorso più breve e non autostradale) purché il veicolo sia munito di prenotazione
  18. Rientro alla sede purché il veicolo non si trovi ad una distanza maggiore a 50 Km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non si percorrano tratte autostradale (la sede va documentata con certificato della CCIAA)
  19. Trattori isolati impiegati per il trasporto combinato per il rientro alla sede dell’impresa intestataria del veicolo
  20. veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (strada-rotaia o strada-mare) a condizione che, la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare 150 Km in linea d’aria dal porto o dalla stazione F.S di imbarco o sbarco.
  21. Il divieto non si applica ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per utilizzare tratte marittime di cui all’art. 1 del D. del ministero dei trasporti 31.01.07 purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.
Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia.
 
N.B.Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti n° 525 del 4.12.2018, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.