Il Decreto 4 Dicembre 2018, n° 525, recante il calendario dei divieti di circolazionefuori dai centri abitati per l’anno 2019per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, alla data della presente nota non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; nonostante ciò, l’Organo di controllo, in data 12.12.2018, ha provveduto a registrarlo al n°1, foglio 2939 e pertanto, di fatto, i suoi contenuti non dovrebbero essere più cambiati.In ogni caso, per l’ufficialità dei contenuti, si rinvia alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I giorni di stop saranno i seguenti:
- Tutte le domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
- il 1° gennaio dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- il 19 aprile dalle ore 14,00 alle ore 22,00;
- il 20 aprile dalle ore 09,00 alle ore 16,00;
- il 22 aprile dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- il 25 aprile dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- il 1° maggio dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- il 6 luglio dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
- il 13 luglio dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
- il 20 luglio dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
- il 26 luglio dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
- il 27 luglio dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- il 2 agosto dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
- il 3 agosto dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- il 9 agosto dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
- il 10 agosto dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- il 15 agosto dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
- il 17 agosto dalle ore 08,00 alle ore 16,00
- il 24 agosto dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
- il 1° novembre dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- il 24 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 14,00;
- il 25 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- il 26 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 22,00.
Le disposizioni generali dei divieti di circolazione si applicano anche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni; le stesse disposizioni si applicano inoltreai veicoli provenienti o diretti a San Marinoe Città del Vaticano, nonché ai veicoli che trasportano merci pericolose anche se aventi massa complessiva inferiore a 75 Q.li.
ADR -I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose della Classe 1 (Esplosivi)e 7 (Materiali fissili e radioattivi), anche quelli con massa complessiva INFERIORE a 75 Quintali,dovranno rispettare i divieti di circolazionecosì come individuati dal Decreto n° 525 del 4 Dicembre 2018; gli stessi veicoli ADR( con massa inferiore a 7,5 Ton che trasportano ADR Classi 1 e 7), sono soggetti ai seguenti ed ULTERIORI orari e periodi di divieto: dalle ore 08.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 Maggio all’8 Settembre 2019 .
Le principali novità sono:
- agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero, la Sardegna e la Sicilia (artt. 3,4 e 5)
- agevolazioni per il trasporto intermodale (art. 6);
- categorie dei veicoli e tipologie delle merci esenta ti dal divieto (artt. 7 e 8);
- condizioni per la circolazione in deroga e procedure di autorizzazione (artt. 9 e 10);
- trasporto in regime ADR, in particolare classi 1/esplosivi e 7/radioattivi (art. 12);
- deroga per i veicoli diretti/provenienti dal Porto di Genova (art. 13).
VEICOLI E COMPLESSI DI VEICOLI NON SOGGETTI AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)
- Adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza (VVFF, protezione civile, società di erogazione gas, luce, acqua,ecc.)
- Smaltimento rifiutidelle e per conto delle amministrazioni comunali, muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione
- Appartenenti al Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico o alle Poste Italiane nonché quelli di supporto alle Poste Italiane SpA e quelli adibiti a servizi postaliai sensi del decreto legislativo 22/07/1999, n. 261 in virtù di licenza rilasciata dal Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico, anche estera
- Adibiti al servizio radiotelevisivo
- Adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
- Adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiarein manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nell'arco delle 48 ore
- Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo di aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili
- Adibiti al trasporto di forniture e viveri o di altri servizi indispensabili per la marina mercantilemuniti di idonea documentazione
- Adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani, periodici - prodotti per uso medico
- Classificati macchine agricoleai sensi dell’art.57 del D.L.gv 285/92 e ss mm ii, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n°461;
- Costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico
- Autocisterne per il trasporto di alimenti per animali da allevamento
- Autocisterne per trasporto di latte fresco
- Adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari
- Adibiti al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP
- Adibiti al trasporto di prodotti agricoli che non richiedono il regime ATP quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all’allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali, uova da cova (con specifica attestazione all’interno della scheda di trasporto o del documento equipollente)
- Con prenotazione (limitatamente ai giorni feriali) per revisione (percorso più breve e non autostradale) purché il veicolo sia munito di prenotazione
- Rientro alla sede purché il veicolo non si trovi ad una distanza maggiore a 50 Km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non si percorrano tratte autostradale (la sede va documentata con certificato della CCIAA)
- Trattori isolati impiegati per il trasporto combinato per il rientro alla sede dell’impresa intestataria del veicolo
- veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (strada-rotaia o strada-mare) a condizione che, la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare 150 Km in linea d’aria dal porto o dalla stazione F.S di imbarco o sbarco.
- Il divieto non si applica ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per utilizzare tratte marittime di cui all’art. 1 del D. del ministero dei trasporti 31.01.07 purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.
Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia.
N.B.Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti n° 525 del 4.12.2018, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.