Il Ministero dell’Interno in una circolare ha fornito alcune precisazioni che riguardano le deroghe all’obbligo della Cqc.
Una di queste afferma che la cqc non è necessaria quando il trasporto è svolto con fini “non commerciali”, ossia senza alcuna remunerazione. Potrebbe sembrare il caso del conto proprio, ma in realtà esso viene considerato “commerciale” in quanto rientra in una remunerazione dell’impresa derivante dalla vendita della merce. Quindi, a titolo esemplificativo, non può rientrare nella deroga il conducente che trasporta in conto proprio del materiale prodotto dalla sua impresa con il solo scopo di consegnarlo ad un cliente.
Così come è considerato commerciale il trasporto di un’attrezzatura e di un macchinario usato per svolgere l’attività dell’azienda, ma vi è un’eccezione: è consentita la guida senza cqc nel caso un cui vengano trasportate attrezzature o macchinari usati poi dal conducente nell’esercizio della propria attività, purché la guida non costituisca l’attività principale dell’interessato (ossia occupi meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo) e il materiale caricato sia usato dallo stesso conducente.
Il Decreto permette anche la deroga alla Cqc per il “trasporto occasionale” in conto proprio nei casi in cui chi guida il camion non deve avere la qualifica di conducente professionale (non deve essere assunto come autista ma per svolgere mansioni diverse), il trasporto non è la sua principale fonte di reddito ed il trasporto non deve compromettere la sicurezza stradale (il trasporto non deve essere eccezionale e deve essere svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale).
Le norme attualmente in vigore non prevedono nessun obbligo sulla documentazione da esibire agli organi di polizia stradale durante i controlli per comprovare che la guida non costituisca l'attività principale del conducente. Pertanto, qualsiasi documento può essere ritenuto valido.
Tuttavia gli operatori di polizia hanno la possibilità di eseguire un riscontro nella memoria del tachigrafo, se il veicolo ne è dotato, questo per potere verificare se l'attività di guida svolta dal conducente nel corso di un mese lavorativo sia superiore al 30% rispetto all'orario di lavoro complessivo.