L’articolo 5 del Decreto fiscale n° 124/2019, c.d. “collegato fiscale”, ha modificato l’articolo 25 del Testo Unico delle Accise (TUA)stabilendo:
A. che anche gli impianti di DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER USO PRIVATO AVENTI UNA CAPACITÀ SUPERIORE A 5 METRI CUBI, sono soggetti alla DENUNCIA dell’esercizio all’Ufficio tecnico di finanza competente per territorio, così come stabilitodall’art. 25 del TUA debitamente modificato dal D.124/2019:
- Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,qualunque sia la capacità del deposito.
- Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 105 METRI CUBI.ENTRATA IN VIGORE: DAL 1° GENNAIO 2020
B. che gli impianti di distribuzione carburanteper uso privato aventi una capacità SUPERIORE A 5 METRI CUBI E NON SUPERIORE A 10 METRI CUBI, tengono il REGISTRO DI CARICO E SCARICO CON MODALITÀ SEMPLIFICATA -OBBLIGO SCRITTURAZIONI DAL 1° APRILE 2020
Prima delle modifiche introdotte dal D. n°124/2019, non erano soggetti a denuncia gli impianti sino a 10 metri cubi.
L’estensione dei soggetti tenuti alla denuncia, fa parte dell’azione per contrastare fenomeni fraudolenti finalizzati all’evasione dell’IVA e delle ACCISE, già avviata con la legge di bilancio per l’anno 2018, ma che, dato il perdurare di tali azioni fraudolente, hanno indotto il legislatore ad introdurre ulteriori modifiche di cui trattasi.
Con determinazione del Direttore dell’Agenzia dogane e monopoli, saranno previste le richiamate modalità semplificate di tenuta del registro di carico/scarico.
Si evidenzia che tale determinazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia il 30.12.2019e pertanto l’obbligo di iniziare a compilare il registro di carico e scarico, decorre dal 1° Aprile 2020.