In attesa, di un prossimo incontro che dovrà definire le questioni ancora sospese, di seguito si anticipa la ripartizione dei 25 milioni per il settore autotrasporto così come concordata nell’incontro presso il MIT:
INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI 2019 – 25 MILIONI DI EURO IPOTESI DI RIPARTIZIONE CONCORDATA CON IL MIT IL 16.5.2019 | |
Voce | IMPORTI (in milioni di €) |
Veicoli LNG (alimentati a metano liquido ) | 9,5 € |
Veicoli euro VI | 9,0 € |
Rimorchi-Semirimorchi | 6,0 € |
Casse mobili | 0,5 € |
Totale Fondi | 25 € |
Stante la pressante azione svolta dalle associazioni, CNA in primis, nei Confronti del MIT, i complessivi 240 milioni di euro destinati all’autotrasporto, sono stati programmati per il triennio 2019, 2020, 2021 e, all’iniziale importo di 60 milioni di euro destinati alle deduzioni, ne sono stati aggiunti altri 10 determinando così la seguente attuale ripartizione (concordata nell’incontro c/o il MIT del 2.4.2019):
FONDI AUTOTRASPORTO – RIPARTIZIONE 2019 – 2020 – 2021 (in milioni di euro incontro MIT 02.04.2019) | |||
Voce | 2019 | 2020 | 2021 |
SSN | / | / | / |
Spese non documentabili | 70 | 70 | 70 |
Rimborsi pedaggi autostradali | 140 | 140 | 140 |
Investimenti –aggregazioni | 25 | 25 | 25 |
Formazione | 5 | 5 | 5 |
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totale | 240 | 240 | 240 |
In tema di spese non documentabili, allo stato attuale, rimangono ancora da definire i promessi ulteriori 20 milioni di euro da sommare ai 70 milioni già dedicati a questa voce e necessari, a dire del Governo, per garantire il riconoscimento di complessivi euro 51,00/viaggio effettuato oltre l’ambito comunale.
In merito allo speciale fondo per incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti, le risorse che lo dovranno alimentare sono state individuate all’interno del fondo infrastrutture del MIT ed ammontano a circa 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi
Prevista la “reintroduzione” del super-ammortamento nella misura 30% (con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing) in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati – da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni - dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 (ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). Restano fuori dall’agevolazione, quindi, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo.
Nella nuova edizione del super ammortamento, la maggiorazione (30%) è, però, “limitata” agli investimenti in beni strumentali fino a 2,5 milioni di euro.
L’agevolazione continua a spettare per i mezzi di trasporto “diversi” da quelli previsti dal citato comma 1 dell’articolo 164 del Tuir, ossia per quelli contemplati nell’ambito del codice della strada (articolo 54 del DLgs.285/1992) come - ad esempio - autocarri, autobus, autotreni, ecc..