In seguito all’ulteriore proroga dello stato d’emergenza fino al 31 luglio 2021, viene estesa automaticamente la validità di alcune patenti e abilitazioni con la circolare del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità del 27 aprile 2021 con tutte le nuove scadenze.
La disciplina nazionale della proroga al 2021 delle patenti di guida è stata coordinata con il nuovo Regolamento UE 2021/267 dello scorso 16 febbraio, che sull’intero territorio UE/SEE ha esteso di 10 mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 e di ulteriori 6 mesi, e comunque non oltre il 1° luglio 2021, la validità delle patenti che hanno già usufruito della proroga di 7 mesi stabilita dal precedente Regolamento UE 2020/698 e la cui scadenza era o sarebbe prevista tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Le proroghe per la validità della patente
Per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE, eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia, e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:
– scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi (7 + 6) a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
– scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1° luglio 2021);
– scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.
Mentre per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021;
– scadenza originaria dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
– scadenza originaria dal 1° al 31 luglio 2021: proroga fino al 29 ottobre 2021.
La validità come documento di riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021, è prorogata solo fino al 30 aprile 2021. Mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Le proroghe previste per la Carta di qualificazione del conducente e per i certificati di abilitazione professionale
Con il Regolamento UE 2021/267 sono state ulteriormente prorogate, causa Covid, anche le scadenze delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di abilitazione professionale (CAP).
In particolare, per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE, eccetto l’Italia, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità dei documenti CQC è così prorogata:
– scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi (7 + 6) a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
– scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1° luglio 2021);
– scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.
Per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti CQC rilasciati in Italia è così prorogata:
– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021;
– scadenza originaria dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
– scadenza originaria dal 1° al 31 luglio 2021: proroga fino al 29 ottobre 2021.
Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.), in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi attualmente fino al 29 ottobre 2021