Tuesday, April 23, 2019
Esterometro: istruzioni per l'uso
Dal 2019 i soggetti passivi Iva devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cd. Esterometro).
 
La trasmissione telematica dell’Esterometro è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento di acquisto, dove per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
 
L’invio dei dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019 è stato prorogato al 30 aprile 2019, unitamente all’invio relativo al mese di marzo.
 
Soggetti obbligati e soggetti esonerati
 
I soggetti che devono trasmettere l’Esterometro sono i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica tra privati.
 
Di conseguenza sono esonerati:
  • i soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio;
  • i soggetti aderenti al regime forfetario;
  • i soggetti aderenti alla legge 398/91 che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’esercizio delle attività commerciali;
  • i soggetti non residenti o non stabiliti in Italia.  

Non
sono, invece, esclusi dall’Esterometro gli operatori sanitari che hanno avuto il divieto per il 2019 di emettere le fatture elettroniche.


Operazioni incluse ed escluse
 
Devono essere comunicate:
  • le fatture emesse verso soggetti esteri non stabiliti in Italia (UE/Extra-UE sia soggetti passivi che consumatori finali), comprese le fatture emesse verso soggetti esteri che hanno una posizione Iva in Italia (identificazione diretta o rappresentante fiscale);
  • le fatture di acquisto ricevute da fornitori esteri non stabiliti in Italia (UE/Extra-UE), comprese quelle ricevute da fornitori esteri con una posizione Iva in Italia (identificazione diretta o rappresentante fiscale). Devono essere comunicate anche le operazioni registrate solo ai fini contabili e non ai fini Iva.
Non devono essere comunicate
  • le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni ed esportazioni);
  • le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica in formato XML tramite il SdI (ad es. con l’indicazione del codice convenzionale “XXXXXXX” nel campo Codice Destinatario).
È, comunque, una facoltà trasmettere i dati delle operazioni sopra elencate.