Wednesday, April 3, 2019
Basta studi di settore. Ora ci sono gli ISA
Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), sono stati istituiti allo scopo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
 
Nella sostanza, tali indici, elaborati con una metodologia basata sull’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi di imposta:
  • rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili;
  • esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.
In linea generale, i dati rilevanti ai fini della progettazione, realizzazione, costruzione e applicazione degli indici sono acquisiti da parte dell’Agenzia attraverso tutte le dichiarazioni fiscali previste dal nostro ordinamento, dalle fonti informative disponibili presso soggetti quali: l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della Guardia di Finanza.
 
I dati di carattere economico, contabile e strutturale rilevanti ai fini della raccolta delle informazioni devono essere dichiarati da parte dei contribuenti cui si applicano gli indici, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
 
Nella determinazione degli indici, oltre ad essere utilizzate le analisi di territorialità generale con l’obiettivo di differenziare gli esiti in base al territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, sono utilizzate anche le territorialità relative a:
  • livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF;
  • livello delle quotazioni immobiliari;
  • livello dei canoni di locazione degli immobili.
Viene inoltre utilizzato nel calcolo dell’indice sintetico il cd. “coefficiente individuale” per tutti gli ISA ordinari.
Sulla base degli indici viene espresso, su scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche allo scopo di permettere l’accesso al regime premiale.
 
L’agenzia delle entrate dovrebbe quindi approntare un programma informatico, teso a segnalare anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
 
Tale programma dovrebbe anche consentire al contribuente di indicare quali informazioni desunte dalle banche dati siano eventualmente inattendibili, attraverso l’inserimento di dati ritenuti da lui corretti. Nel calcolo del punteggio degli indicatori elementari e di quello complessivo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale, il programma dovrebbe tener conto dei dati eventualmente rettificati dal contribuente.
 
A seconda del livello di affidabilità fiscale raggiunto dal contribuente in seguito all’applicazione degli indici, anche per l’effetto dell’adeguamento, sono riconosciuti i seguenti benefici (cd. regime premiale):
  • esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette ed all'IRAP;
  • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • a seconda del livello di affidabilità raggiunto, anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riguardo ai redditi di impresa e di lavoro autonomo;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del D.P.R. 600/1973 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, saranno individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali collegare la graduazione dei benefici premiali. Potranno essere previsti termini di accesso ai benefici differenziati in ragione del tipo di attività svolta.
 
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