Friday, November 2, 2018
Riapertura dei termini per procedere alla rottamazione
A seguito di pubblicazione in gazzetta ufficiale, è entrato in vigore dal 24 ottobre 2018 il decreto fiscale n.119 del 23 ottobre 2018, che all’art. 3 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (rottamazione ter) per i carichi affidati alla riscossione dal 1-1-2000 al 31-12-2017.
 
Chi ha aderito alla rottamazione bis potrà accedere ai benefici della rottamazione ter pagando le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 (per carichi dallo 01-01-2017 al 30-09_2017 o la sola rata di ottobre (per carichi dal 2000 al 2016) entro il 7 dicembre 2018, e potrà sospendere i pagamenti delle rate successive (novembre 2018 e febbraio 2019), in quanto entreranno automaticamente nella rottamazione ter. Il residuo da pagare sarà dilazionato in 10 rate, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascuno anno a decorrere dal 2019. L’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2019, invierà apposita comunicazione e nuove rate, gli interessi applicati saranno al tasso dello 0,3% annuo.
 
I nuovi importi da pagare saranno inoltre “puliti” dalle cartelle di importo fino a 1000 euro per carichi affidati alla riscossione dal 1-01-2000 al 31-12-2010, in quanto verranno annullati automaticamente dall’Agente della riscossione entro il 31-12-2018.
 
Per coloro che non hanno aderito alla rottamazione bis o questa non è stata perfezionata (comunicazione di improcedibilità dell’istanza) per mancato versamento entro il 31-07-2018 delle rate non pagate al 31-12-2016 e relative a rateazioni in essere al 24/10/2016, sarà possibile accedere alla rottamazione ter presentando domanda entro il 30 aprile 2019.
 
Rottamazione ter in sintesi:
  • carichi affidati alla riscossione dal 1-1-2000 al 31-12-2017
  • estinzione delle sanzioni, interessi di mora e relativi oneri di riscossione (come le precedenti)
  • scadenza domanda 30 aprile 2019
  • entro il 30 giugno l’agente della riscossione invia comunicazione e relativi bollettini
  • pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure a rate massimo 10 di pari importo, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2019
  • nel caso di pagamento rateale tasso di interesse del 2% annuo
  • come le precedenti rottamazioni nel caso di mancato, insufficiente o tardivo  pagamento, decade la definizione senza più possibilità di rateizzare il debito residuo 
  • Si sottolinea l’obbligo per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione bis, di effettuare ENTRO IL 7 DICEMBRE 2018 i pagamenti delle rate con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018. Qualora non siano stati effettuati tali versamenti non avranno accesso alla rottamazione ter ed i carichi verranno interamente ripristinati senza possibilità di rateizzarli.