Tuesday, November 23, 2021
Emergenza coronavirus, novità verifica green pass: possibilità di consegnare copia al datore di lavoro

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20/11/2021, la Legge n. 165/2021, di conversione del Decreto-legge n. 127/2021 che può consultare cliccando qui.

La legge di conversione è in vigore dal 21 novembre 2021, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si evidenziano le principali novità contenute nella legge di conversione, prima tra tutte possibilità che viene prevista per i lavoratori che lo vogliano di consegnare copia della certificazione verde (Green Pass) al datore di lavoro.

PRINCIPALI NOVITA’ LEGGE 165/2021

Verifica del Green Pass

Il testo di conversione ammette la possibilità per i lavoratori, dietro loro richiesta, di consegnare una copia della certificazione verde al datore di lavoro, con la conseguente esenzione dai controlli per il periodo di validità del medesimo certificato

Con specifico riferimento ai controlli datoriali, pertanto, da un lato, rimane invariato il sistema di controlli già previsto dal Decreto-legge n. 127 del 2021 e integrato dai successivi provvedimenti, dall'altro, si aggiunge un elemento di "semplificazione" costituito proprio dalla possibilità per i lavoratori dipendenti di consegnare ai loro datori di lavoro il proprio certificato verde così da evitare ulteriori controlli fino alla scadenza della validità della predetta Certificazione Verde.

Occorre innanzitutto rilevare che la norma pone sul lavoratore l'onere di effettuare la richiesta di consegna del proprio Certificato Verde. Al fine di tutelare la posizione del datore di lavoro, potrebbe rivelarsi opportuno ricevere dal lavoratore una dichiarazione scritta dalla quale emerge la manifestazione di volontà del prestatore di procedere in questa direzione. Si allega, a questo proposito, un "fac-simile".

Per il datore di lavoro che intenda sfruttare la descritta semplificazione occorre aggiornare la documentazionesia dal punto di vista della procedura organizzativa adottata dal datore di lavoro (art. 9 septies, comma 5, DL n. 52/2021) che dal punto di vista della normativa privacy.

Scadenza del Green Pass in corso di prestazione lavorativa

Il testo di legge di conversione ha confermato un indirizzo governativo precedentemente contenuto in una FAQ: viene introdotta la regola (nuovo art. 3-bis) in base alla quale per i lavoratori la scadenza della validità della Certificazione Verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste (art. 3, commi 8 e 9). Viene previsto nell'ultimo periodo di questo articolo che in questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Sostituzione del lavoratore nei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti

Per i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di quindici dipendenti (art. 3, comma 7), il contratto di sostituzione del dipendente senza Certificato Verde trascorsi 5 giorni di assenza ingiustificata potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come disposto fino ad ora, fino al 31 dicembre p.v. (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di dieci giorni, tuttavia è stato precisato che si tratta di giorni lavorativi. Durante il contratto di sostituzione, il dipendente senza green pass è sospeso e pertanto non può decidere di rientrare in servizio nemmeno se provvisto di Certificazione verde.

Controllo per i contratti di somministrazione 

Per quanto riguarda i somministrati, è stato precisato che i controlli del Green Pass incombono solo sull'utilizzatore, mentre il somministratore deve informare i lavoratori degli obblighi relativi.

Campagne informative e di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione

Infine, si evidenzia l'ulteriore novità relativa alla possibilità offerta ai datori di lavoro pubblici e privati di effettuare campagne informative e di sensibilizzazione sulla necessità e importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. A tal fine, i datori  di lavoro  si  avvalgono  del  medico  competente nominato ai sensi del Testo Unico Sicurezza.

Tutti gli aggiornamenti sull’Emergenza sanitaria da COVID-19 sono consultabili nell’area apposita del sito www.cnare.it, sito che da qualche giorno ha una sezione in più – CNA STORIE – dove sono raccolte le testimonianze di imprenditrici e imprenditori CNA che raccontano la loro esperienza d’azienda in diversi momenti, prima e durante la pandemia. E c’è anche una sezione dedicata ai mestieri artigianali in corso di implementazione.