In risposta alle numerose richieste pervenute negli ultimi giorni al nostro ufficio Privacy, forniamo di seguito alcune domande/risposte concernenti la gestione dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus nel nostro territorio, con particolare focus sugli aspetti che coinvolgono la protezione dei dati personali.
1) Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti o agli utenti di locali aziendali una “autodichiarazione” sul proprio stato di salute?
No, il datore di lavoro che raccolga questo tipo di informazioni personali relative ad utenti e/o lavoratori agisce in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, effettuando un trattamento illecito. Il datore di lavoro non è titolato ad effettuare questa raccolta in quanto la finalità di prevenzione della diffusione del virus deve essere perseguita esclusivamente dai soggetti che istituzionalmente svolgono queste operazioni in modo qualificato.
2) L’autodichiarazione sullo stato di salute è giuridicamente rilevante e può essere opposta a chi comunichi dati inesatti?
No, queste autodichiarazioni non possono produrre alcun effetto dal punto di vista giuridico, in quanto le informazioni sono fornite da un soggetto (lavoratore/utente) che non ha la qualifica per poter autovalutare la presenza dei sintomi del COVID-19.
3) Quali obblighi restano in capo al datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve garantire condizioni di sicurezza per i dipendenti e visitatori, attenendosi alle disposizioni normative e prescrizioni stabilite dal Governo, dalle regioni e dalle autorità sanitarie.
4) Cosa può fare il datore di lavoro per tutelare sé e i propri dipendenti?
Il datore di lavoro deve rispettare quanto stabilito dai diversi decreti adottati nelle scorse settimane per contenere la diffusione del COVID-19 ed in particolare:
- distanza interpersonale di almeno 1 metro nei contatti sociali tra lavoratori e tra questi ed i visitatori;
- ove non fosse possibile mantenere questa distanza dotare i lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- contingentare l’accesso alle aree comuni ed evitare gli assembramenti di più persone;
- si potrà sottoporre il personale, prima dell’ingresso, alla rilevazione della temperatura corporea, ricordando che questa è un dato sanitario e che non è necessario registrare o trascrivere i dati di coloro che non presentino febbre (temperatura maggiore di 37,5 gradi);
- seguire tutte le altre misure previste dal “Protocollo per la sicurezza nelle aziende”.
5) Cosa deve fare il datore di lavoro per gestire un caso sintomatico?
Nel caso in cui una persona sviluppi i sintomi del COVID-19 (tosse o febbre) deve comunicarlo immediatamente all’ufficio personale e/o al datore di lavoro, procedendo al suo isolamento e a quello degli altri presenti che abbiano avuto contatti stretti con il soggetto sintomatico. L’azienda dovrà contattare tempestivamente le autorità sanitarie ed i numeri regionali per le emergenze legate al Coronavirus: Regione Emilia Romagna: 800 033 033, numero di pubblica utilità del Ministero della salute: 1500, numero unico di emergenza: 112.
L’azienda dovrà infine collaborare con le autorità sanitarie per definire gli eventuali contatti stretti.
Fonti: Protocollo per la sicurezza nelle aziende - Ministero della Salute
Provvedimenti normativi: DPCM 8 Marzo 2020, DPCM 9 Marzo 2020, DPCM 11 Marzo 2020
Chiarimenti Garante per la Protezione dei dati personali su soluzioni “Fai da te”
Link utili per restare aggiornati: Sito del Governo Italiano, Sito del Ministero della Salute, Sito di CNA Reggio Emilia