Tuesday, December 4, 2018
Vietate le vendite promozionali pre saldi invernali 2019
Ricordando quanto disposto lo scorso anno dalla Regione Emilia Romagna con la delibera 1804/2016, ricordiamo ai commercianti che "non possano essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento". 

Quali differenze ci sono tra vendite di fine stagione e vendite promozionali?

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

Possono essere effettuate in due periodi dell'anno:
  • vendite di fine stagione invernali o saldi invernali: a partire dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania  (da sabato 5 gennaio 2019 sino al 5 marzo 2019)
  • vendite di fine stagione estive o saldi estivi: dal primo sabato di luglio per una durata massima di sessanta giorni
Dal 2 dicembre 2013 la Regione Emilia-Romagna ha cancellato l’obbligo per i commercianti di comunicare le date e la durata dei saldi.

I commercianti quindi non devono più comunicare al Comune la data di inizio e la durata dei saldi. Si tratta di una semplificazione in sinergia con i principi relativi alle liberalizzazioni nel campo del commercio, semplificazione introdotta con la delibera della Giunta regionale 1780/2013.

Le vendite promozionali si effettuano nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione (6 dicembre 2018) le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento. Per coloro che non si attengono alle suddette modalità di svolgimento di saldi e vendite promozionali sono previste sanzioni di euro 1.032,00
  • rimane confermata la prescrizione contenute nell'art.15 del d.lgs.114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita