L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con nuovi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica con la circolare n. 14/E. In particolare sono state fornite nuove istruzioni su quella che sarà la data da indicare sul documento a partire dal prossimo 1° luglio 2019.
Inoltre è stato approvato il cd. Decreto crescita che porta da 10 a 12 giorni il termine entro cui deve essere emessa una fattura immediata.
Fatture immediate
Le fatture immediate, sia elettroniche che cartacee, emesse a partire dal 1° luglio 2019 devono essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
La data da riportare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file XML della fattura elettronica è quella di effettuazione dell’operazione, poiché la data di emissione (cioè di trasmissione) è già tracciata dal SdI. Contrariamente a quanto precedentemente indicato della stessa Agenzia, la data del documento non sarà più necessariamente la stessa data della trasmissione del file al SdI.
Per esemplificare si potrebbero avere le seguenti situazioni:
Data operazione | Data generazione file XML | Data documento | Data trasmissione file al SdI |
28 settembre | 28 settembre | 28 settembre | 28 settembre |
28 settembre | 28 settembre | 28 settembre | 08 ottobre |
28 settembre | 08 ottobre | 28 settembre | 08 ottobre |
Nel caso sia emessa una fattura cartacea immediata la data della trasmissione (e quindi dell’emissione) non è tracciata poiché non transita dal SdI. In caso di emissione di una fattura cartacea, riprendendo l’esempio di prima, le date da indicare sono le seguenti:
Data operazione | Data predisposizione fattura cartacea | Data documento | Data trasmissione fattura al cliente |
28 settembre | 28 settembre | 28 settembre | 28 settembre |
28 settembre | 28 settembre | 08 ottobre | 08 ottobre |
28 settembre | 08 ottobre | 08 ottobre | 08 ottobre |
Quando la data dell’operazione è diversa da quella della trasmissione, quella relativa all’effettuazione deve essere indicata all’interno del documento.
Fatture differite
La fattura differita deve essere emessa entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione. In merito a quale data debba essere indicata nel documento, l’Agenzia specifica che è possibile indicare una sola data, ossia quella dell’ultima operazione (consegna del bene o incasso del corrispettivo).
Esemplificando: nel caso siano effettuate tre cessioni di beni nei confronti dello stesso soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019 con consegna accompagnata dai rispettivi ddt, la fattura elettronica differita può essere emessa (trasmessa) entro il 15 ottobre, ma la data da indicare sarà quella del 28 settembre.
Si ritiene, tuttavia, che si tratti solo di un esempio, per cui sia comunque corretto indicare anche una data successiva a quella dell’ultimo ddt, come quella di fine mese.