Tuesday, August 7, 2018
Bonus pubblicità | CNA Reggio Emilia
SOGGETTI BENEFICIARI
Il bonus è riconosciuto a favore delleimprese e dei lavoratori autonomi.
 
BONUS SPETTANTE A REGIME DAL 01/01/2018
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta relativo agli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati a partire dal 1°/01/2018, attraverso i seguenti canali:
-          stampa quotidiana e periodica (anche on-line), e
-          emittenti televisivi e radiofonici locali (analogiche o digitali).
L’investimento deve essere incrementale, ossia superiore di almeno l'1% agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
 
BONUS SPETTANTE NEL PERIODO 24 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2017
L’agevolazione è riconosciuta, altresì, sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel lasso temporale 24/06/2017 – 31/12/2017, avvalendosi esclusivamente della stampa quotidiana e periodica (anche on-line). Il valore degli investimenti anche in tal caso deve superare di almeno l'1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016 (24/06/2016-31/12/2016).
 
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta ammonta al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste, verranno ripartite in percentuale le risorse tra i beneficiari.
Per le microimprese, le piccole e medie imprese (di cui alla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione UE) e start-up innovative tale percentuale salirà al 90% in caso di perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea; fino a tale momento, vale anche per tali imprese la misura del 75%.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI ED ESCLUSI
Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta a regime sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati esclusivamente:
 - su giornali quotidiani e periodici, sia in edizione cartacea che in formato digitale,
- nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In presenza di investimenti effettuati su entrambi i media, devono essere calcolati due distinti crediti d’imposta.
Nel caso di investimenti sia sui giornali sia sulle emittenti radio-televisivi, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi di informazione, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’1%.
 Sono esclusi gli investimenti in televendite di beni e di servizi di qualunque tipo, nonché gli spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale chat-line con servizi a sovraprezzo. 
Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta sono escluse le spese accessorie, i costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da specifica attestazione rilasciata dai soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
 L’utilizzo del credito d’imposta può avvenire esclusivamente in compensazione, mediante mod. F24.

PROCEDURA DI ACCESSO E TERMINI
E’ stato pubblicato sul sito del dipartimento per l’editoria, il modello per la domanda del “bonus pubblicità” con le relative istruzioni, in seguito all’approvazione del provvedimento del Dipartimento Informazione ed Editoria del 31 luglio 2018.
 Il modello può essere presentato esclusivamente per via telematica al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria.
 Effetti della Comunicazione
Il provvedimento, all’art.5 “Comunicazione del credito fruibile”, prevede che, entro il 21 novembre 2018,il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri formi l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti relativi all’anno di imposta 2018 con indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
Di conseguenza, l’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento degli investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018 è disposto dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato sul relativo sito istituzionale.
Le imprese che nel 2017 (24/06-31/12) e dal 2018 hanno effettuato o intendono effettuare investimenti pubblicitari potenzialmente agevolabili possono contattare: