Monday, July 26, 2021
Emergenza coronavirus, nuove scadenze rottamazione-ter e saldo e stralcio.

Il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione. Inoltre, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione Agevolata, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021.

Rimodulazione del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e 2021 relative alla "Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 

- entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; 

- entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

- entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020; 

- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

É sempre possibile versare gli importi entro cinque giorni senza perdere il beneficio.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito un form, accessibile senza credenziali, per verificare se nel piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di "Stralcio automatico".

Stralcio automatico convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021:

Sono annullati in automatico i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.

I beneficiari dello “Stralcio” sono:

- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;

- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.