Monday, December 3, 2018
Come accedere ai benefici della rottamazione ter entro il 7 dicembre 2018
A seguito di pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto fiscale n.119 del 23 ottobre 2018, l’art.3 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (rottamazione ter) per i carichi affidati alla dal 1-1-2000 al 31-12-2017.
 
Chi ha aderito alla rottamazione bis potrà: accedere ai benefici della rottamazione ter, pagando le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 (per carichi dallo 01-01-2017 al 30-09-2017 o la sola rata di ottobre 2018 (per carichi dal 2000 al 2016) entro il 7 dicembre 2018; sospendere i pagamenti delle rate successive (novembre 2018 e febbraio 2019), in quanto entreranno automaticamente nella rottamazione ter. Il residuo da pagare sarà dilazionato in 10 rate, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascuno anno a decorrere dal 2019. L’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2019, invierà apposita comunicazione e nuove rate. Gli interessi applicati saranno al tasso dello 0,3% annuo.
 
I nuovi importi da pagare saranno inoltre “puliti” dalla cartelle di importo fino a 1000 euro, per carichi affidati alla riscossione dal 1-01-2000 al 31-12-2010, in quanto verranno annullati automaticamente dall’Agente della riscossione entro il 31-12-2018.
 
L’art.4 infatti prevede lo stralcio dei ruoli con debito residuo fino a 1000 euro alla data del 24 ottobre 2018, relativi ai carichi affidati alla riscossione dal 01-01-2000 al 31-12-2010, i quali saranno automaticamente annullati entro il 31-12-2018.
 
Per chi non ha aderito alla rottamazione bis o questa non è stata perfezionata (comunicazione di improcedibilità dell’istanza), per mancato versamento entro il 31-07-2018 delle rate non pagate al 31-12-2016 relative a rateazioni in essere al 24/10/2016, potrà accedere alla rottamazione ter presentando domanda entro il 30 aprile 2019.
 
Rottamazione ter in sintesi:
-carichi affidati alla riscossione dal 1-1-2000 al 31-12-2017
-estinzione delle sanzioni, interessi di mora e relativi oneri di riscossione (come le precedenti)
-scadenza domanda 30 aprile 2019
-entro il 30 giugno l’agente della riscossione invia comunicazione e relativi bollettini
-pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure a rate massimo 10 di pari importo, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2019
-nel caso di pagamento rateale tasso di interesse del 2% annuo
-come le precedenti rottamazioni nel caso di mancato, insufficiente o tardivo  pagamento, decade la definizione senza più possibilità di rateizzare il debito residuo 
 
Si sottolinea l’obbligo per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione bis, di effettuare ENTRO IL 7 DICEMBRE 2018 i pagamenti delle rate con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018, al contrario non si avrà accesso alla rottamazione ter e i carichi verranno interamente ripristinati senza possibilità di rateizzarli.