Monday, February 8, 2021
Il garante privacy fa chiarezza sulla videosorveglianza quali obblighi per le aziende
Il Garante per la Privacy ha rilasciato alcune FAQ sul trattamento dati relativo alla videosorveglianza.
Viene ribadita la piena applicabilità della disciplina sulla protezione dei dati personali alla materia della videosorveglianza e, data la grande diffusione di questo strumento nei contesti aziendali, vengono chiarite alcune problematiche operative riscontrate nelle aziende che hanno installato o intendano installare un impianto di videosorveglianza presso i locali aziendali.
  • Corretta informazione sul trattamento
Rimane l’obbligo di corretta informativa ai lavoratori e agli utenti esterni.
L’informativa privacy sulla videosorveglianza può essere fornita con modalità semplificate, attraverso un cartello informativo da apporre prima dell’accesso all’area sorvegliata. L’informativa estesa (a norma di Regolamento) deve  essere rilasciata su richiesta dell’utente oppure devono essere indicati nel cartello i riferimenti per reperire la versione completa del documento (ad esempio l’informativa completa può essere caricata sul sito web o su una bacheca aziendale).
Non è quindi necessario raccogliere alcun consenso per svolgere questo tipo di trattamento quando il trattamento stesso è svolto con il fine di tutelare il patrimonio aziendale.
  • Tutela dei lavoratori e degli utenti
Il Garante ha ribadito la necessità di rispettare i diritti e la dignità dei lavoratori nell’utilizzo di questo strumento.
In particolare:
  • è vietato il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni o spogliatoi, ecc.);
  • occorre evitare la ripresa diretta delle postazioni dei dipendenti durante l’orario di lavoro in assenza di appropriata giustificazione;
  • è vietato utilizzare le immagini raccolte per valutare il rendimento del lavoratore.
  • Accordo sindacale o autorizzazione Ispettorato del Lavoro
L’installazione dell’impianto di videosorveglianza deve essere autorizzato - prima dell’installazione stessa a norma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70) - attraverso le seguenti modalità:
- accordo sindacale, in presenza di rappresentanze sindacali interne all’azienda (RSU);
- autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro competente, in caso di mancato accordo o di assenza di RSU in azienda.
Ottenere l'autorizzazione è fondamentale sia per evitare di incorrere nelle sanzioni previste, sia per l’utilizzabilità delle registrazioni come prova in caso di violazione da parte dei lavoratori che ledano il patrimonio aziendale.
L’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro non sono necessarie se l’azienda non impiega lavoratori dipendenti.
  • Tempi di conservazione
Il Garante ha chiarito che, non essendo stabilito per legge un tempo massimo di conservazione delle immagini, il titolare dell’impianto deve prevedere un periodo congruo per la conservazione delle riprese e che - salvo particolari necessità - tale periodo non dovrebbe superare le 24/48 ore.
L’eliminazione delle registrazioni obsolete dovrebbe essere svolta preferibilmente con sistemi automatizzati.
  • Smart cam per lavoratori domestici
L’utilizzo di telecamere, smart cam ed altri sistemi di videoripresa presso la propria abitazione in presenza di collaboratori domestici è consentito, fermo restando l’obbligo di informazione a favore del lavoratore; resta sempre esclusa la possibilità di ripresa degli ambienti che possano ledere la dignità delle persone (bagni, ambienti privati, ecc.)
  • Quando non si applica la normativa privacy
La normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR) in relazione agli impianti di videosorveglianza non si applica a quei dispositivi che, per ubicazione o per impostazione, non possono riprendere persone fisiche, come ad esempio impianti video per il controllo di macchinari automatizzati senza operatore oppure i finti dispositivi o videocamere non in funzione (resta però valido il principio per il quale nelle imprese che impieghino personale dipendente è sempre applicabile, anche nel caso di dispositivi finti o non funzionanti, la disciplina dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e necessario l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro”)

Per consultare il testo completo delle FAQ del Garante: https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza
Il nostro ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento sulla corretta modalità di utilizzo della videosorveglianza nel rispetto della normativa privacy e a tutela dei lavoratori.

E-mail: gdpr@cnare.it
Davide Piccinini – 0522 356340, Dario Varsalona – 0522 356612

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