Tuesday, October 27, 2020
Impianti di videosorveglianza e localizzatori gps: come usarli nelle contestazioni disciplinari
SAPEVI CHE?
L’installazione di impianti audiovisivi, sistemi di localizzazione satellitare e di altri strumenti dai quali derivi anche potenzialmente la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è possibile solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Nella tua azienda hai un impianto di videosorveglianza o intendi installarlo?
Hai installato o intendi installare sistemi di localizzazione GPS sui tuoi mezzi?
Hai alle tue dipendenze personale subordinato o parasubordinato?

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
L’imprenditore che impieghi personale dipendente e che voglia installare negli ambienti di lavoro impianti di videosorveglianza e/o sistemi GPS deve, prima di procedere all’installazione dell’impianto:

a) stipulare un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o le rappresentanze sindacali aziendali, se presenti

oppure in mancanza

b) richiedere l’autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

L’accordo sindacale o la presentazione dell’istanza sono obbligatorie:
- per ogni tipologia di sistema/impianto di potenziale controllo a distanza;
- per ogni unità produttiva o mezzo ove tali impianti siano installati;
- per il controllo delle aree interne ed esterne (anche se di solo transito), se di pertinenza dell’azienda (es. parcheggi, piazzali, ingressi).

IL DATORE DI LAVORO PUO’ UTILIZZARE LE INFORMAZIONI RACCOLTE?
Le informazioni raccolte dagli strumenti sopra menzionati sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione relativamente alle modalità d’uso degli strumenti, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori (Legge n.300 del 1970) e della normativa privacy prevista dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018.

La legge definisce anche quale uso può fare il datore di lavoro delle informazioni raccolte utilizzando questi mezzi.

Può accadere, infatti, che anche da uno strumento installato per una delle finalità lecite che abbiamo visto (sicurezza, tutela del patrimonio, esigenze organizzative), si possano ricavare informazioni sul dipendente (es. nel verificare le immagini circa un tentativo di furto da parte di estranei, il datore di lavoro rileva un comportamento non corretto di un lavoratore ripreso dalle videocamere nell’atto di danneggiare volontariamente un mezzo o un apparato aziendale).

La legge stabilisce che si possano utilizzare le immagini così ricavate a condizione che preventivamente sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e sulle modalità di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dalle norme sulla privacy.

Il datore di lavoro potrà dunque usare le riprese della telecamera per avviare un procedimento disciplinare nei confronti di quel dipendente a condizione:

a) che abbia consegnato al dipendente un’informativa privacy che spieghi come l’azienda tratterà i dati personali del dipendente raccolti tramite l’utilizzo della telecamera;

b) che abbia informato il dipendente sul funzionamento di tali strumenti.

Se questa attività d’informazione preventiva è stata svolta, la ripresa può essere usata come base per avviare la procedura disciplinare.

In caso contrario si deve affermare che le informazioni raccolte non siano utilizzabili.
Anche i giudici di merito si sono espressi più volte in questo senso dichiarando illegittimo il licenziamento disciplinare basato su informazioni raccolte tramite questi strumenti, senza una preventiva informativa da parte della società.

QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE?
In caso di violazione di questi obblighi è prevista una sanzione penale fino ad un massimo di € 1.549,00 ovvero l’arresto da 15 gg. ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Sono solitamente considerate violazioni di maggiore gravità:
-  l’installazione di telecamere fisse che inquadrino in modo diretto ed esclusivo l’attività lavorativa dei dipendenti oppure i luoghi utilizzati dai dipendenti per la pausa o per la consumazione di pasti;
- l’assenza delle finalità che legittimano l’installazione delle videocamere, vale a dire le esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale;
 - l’installazione degli impianti a insaputa del lavoratore, ad eccezione dei c.d. controlli difensivi, cioè quei controlli diretti ad accertare specifiche condotte illecite del lavoratore diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa.

QUINDI COSA FARE?
Se stai programmando l’utilizzo di questi strumenti oppure se sono già operativi presso la tua azienda, ma non hai provveduto all’adeguamento agli obblighi di legge, ti consigliamo di farlo nel più breve tempo possibile per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

L’Ufficio Privacy di CNA Reggio Emilia offre un servizio di consulenza completo e personalizzato, dalla verifica preliminare alla presentazione dell’istanza.

PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA E PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTACI.

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