Stando ai dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 18 febbraio, giornata limite per l’invio delle fatture elettroniche B2B relative al mese di gennaio, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sono già transitate quasi 230 milioni di fatture elettroniche. Le valutazioni sul funzionamento del sistema espresse dalla stessa Agenzia delle Entrate sono positive.
Là dove si sono riscontrati problemi, Agenzia delle Entrate ne attribuisce la causa perlopiù a errori commessi in fase di compilazione dei documenti (ad esempio nell’inserimento dei dati relativi a partite IVA o codici destinatario).
Proponiamo l'elenco del Codice errore che è possibile ricevere dal Sistema di Interscambio in caso di errata compilazione di una fattura elettronica. L’elenco aggiornato, con indicazioni puntuali su ogni tipologia di errore, è sempre disponibile alla pagina Controlli ed errori (nella sezione relativa a SdI) del sito web www.fatturapa.gov.it
I COMPORTAMENTI DA METTERE IN ATTO PER EVITARE DI COMMETTERE/RIMEDIARE AGLI ERRORI E NON INCORRERE IN SANZIONI
Fino al 30 giugno 2019 i ritardi nell’emissione delle fatture elettroniche non sono sanzionati, per effetto del Decreto Legislativo 119/2018. In ogni caso, le multe non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta, o si applicano con una riduzione dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta del periodo successivo. Al decreto su citato, al momento della sua conversione in legge, è stata poi aggiunta una norma che estende l’efficacia delle suddette disposizioni fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’IVA con cadenza mensile.
Alla fine di questo periodo di rodaggio, la mancata emissione di fatture elettroniche andrà incontro a sanzioni dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’imponibile. Sono previste sanzioni anche per chi non riceve una fattura elettronica e non fa nulla in proposito. In questi casi il cessionario/committente dovrà attivarsi per emettere una autofattura, da inviare tramite SdI con indicazione del tipo documento TD20.
In caso di errori nell’invio di una fattura elettronica, bisognerà invece emettere una nota di credito a storno della fattura elettronica e riemettere la stessa, con nuova numerazione, correggendo l’errore.
Insomma, sbagliare è possibile ma è necessario rimediare. E a questo punto, sorge spontanea una domanda: «come posso rimediare a un errore involontario se non mi rendo conto di averlo commesso?».
Per accorgersi sempre in tempo di aver commesso un errore è bene:
- fare attenzione ai codici errore inviati dal Sistema di Interscambio nel caso si sia sbagliato a fare qualcosa;
- procedere regolarmente al controllo di gestione, così che eventuali errori che non hanno portato allo scarto della fattura elettronica da parte di SdI emergano nell’ambito dei normali controlli contabili/amministrativi.
Da: FD Futuro digitale powered by Infocert