Tuesday, October 20, 2020
Lavoro agile o congedo indennizzato per quarantena scolastica dei figli
L’art. 5, del D.L. n. 111/2020, prevede che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in tutto o in parte, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa, il Decreto Legge n. 111/2020, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, durante il periodo di quarantena del figlio convivente.

Per i giorni di congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.

Requisiti:

Il lavoratore dipendente del settore privato deve possedere contestualmente i seguenti requisiti:

- deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

- deve essere nella impossibilità di svolgere il lavoro in modalità agile;

- il figlio minore deve avere una età anagrafica al massimo di anni 14;

- deve essere convivente ed avere la stessa residenza del figlio, durante tutto il periodo di fruizione del congedo;

- la quarantena deve essere stata disposta dalla ASL a seguito di contatto nel plesso scolastico.

 DURATA:

  • Il congedo può essere fruito per il periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2020
  • La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dall’autorità competente
  • Più provvedimenti parzialmente sovrapposti, relativi allo stesso o ad altri figli, danno diritto ad un’unica indennità per ogni giorno di sovrapposizione
Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o soltanto per una parte di esso, con il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi di alternarsi nella fruizione

Casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente:

 ➢ Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori, l’altro genitore può presentare richiesta di congedo COVID19;

Maternità/paternità

In caso di congedo di maternità/paternità, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 purché la quarantena sia disposta per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo.

In caso di indennità di maternità/paternità fruita da un lavoratore iscritto alla Gestione Separata o alle Gestioni Autonome dell’INPS, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile;

 ➢ Ferie/aspettativa non retribuita

 In caso di fruizione di ferie o aspettativa non retribuita di un genitore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;

Soggetti “fragili”

Qualora un genitore  sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19;

 ➢ Permessi e congedi ai sensi della Legge n. 104/1992

Il genitore può fruire del congedo COVID-19, nel medesimo periodo in cui l’altro genitore sta fruendo, per lo stesso figlio, dei tre giorni di permesso ex Legge n. 104/92, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario previsti dal D.Lgs. n. 151/2001;

 ➢ Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio, sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare il riconoscimento di un handicap grave, di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Il congedo COVID-19 non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori.

Congedo parentale

Il congedo COVID-19 non può essere fruito nelle stesse giornate in cui l’altro genitore fruisce del congedo parentale per lo stesso figlio.

Riposi giornalieri

Il congedo COVID-19 per quarantena figli, non può essere fruito negli stessi giorni in cui l’altro genitore fruisce dei riposi giornalieri (c.d. allattamento).

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa/Fruizione di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività.

Se l’altro genitore non svolge attività lavorativa o fruisce di prestazioni a sostegno del reddito, non è possibile fruire del congedo. È tuttavia possibile fruire del congedo qualora il genitore convivente con il minore, beneficiando dei citati strumenti di sostegno al reddito, abbia solo una riduzione di orario di lavoro con conseguente svolgimento - ad orario ridotto - della propria attività lavorativa.

Lavoro agile.

Negli stessi giorni in cui un genitore fruisce del congedo covid-19, l’altro genitore non può svolgere lavoro agile.

 Part-time e lavoro intermittente.

Nei giorni di sospensione del lavoro, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19.

La domanda di congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica, gli operatori del Patronato Epasa-Itaco sono disponibili per l'inoltro delle richieste.