Il Decreto legge del 28/01/2019 n. 4 ha previsto per il triennio 2019-2021 in via sperimentale, una nuova modalità di riscatto per periodi non coperti da contribuzione.
La facoltà di riscatto è riconosciuta agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata L. 335/95, privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 (cosiddetti nuovi iscritti) e non pensionati.
Condizione per l'esercizio del riscatto è la presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui si presenta la richiesta. L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del calcolo e del diritto a pensione.
L'onere del riscatto può essere versato in unica soluzione oppure a rate fino a un massimo di 60 rate mensili senza l'applicazione di interessi.
Inoltre, l'importo versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%.