Monday, February 7, 2022
Nota del Ministero su possibile contaminazione da semi di senape nel grano italiano

 

Tenuto conto della difficile gestione di una contaminazione tanto improvvisa quanto diffusa, e della difficoltà di provvedere in tempi rapidi alla stampa di nuove etichette che evidenziano l’eventuale tracce di senape, le aziende devono comunque informare i consumatori in vista dell’adeguamento progressivo delle etichette.

Considerato che il grano trova impiego in un’ampia gamma di prodotti alimentari dalla pasta al pane, ai prodotti da forno ecc., nei quali può rappresentare la componente principale o comunque un ingrediente, ed essendo la senape elencata come allergene ai sensi del Regolamento UE 1169/2011, si rende necessario darne tempestiva comunicazione ai consumatori:

  1. Qualora non possa essere esclusa la presenza accidentale di senape nel prodotto finito, si raccomanda agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) di ricorrere ad avvertenze di etichettatura del tipo “può contenere tracce di senape”.

  2. per gli incarti in giacenza già acquistati, l’introduzione, attraverso il getto d’inchiostro (sistema utilizzabile solitamente nell’area dedicata al termine minimo di conservazione) di una frase sulla possibile presenza di senape, ad es. “può contenere tracce di senape” ed eventualmente in aggiunta il rinvio ad un’apposita pagina del sito aziendale in cui sono riportati gli allergeni accidentalmente presenti. In tale pagina potrà, inoltre, essere inserita una descrizione del fenomeno delle contaminazioni accidentali, del sistema di approvvigionamento delle materie prime interessate ed altri aspetti di specifico interesse per il consumatore;

  3. per i prodotti già a scaffale, il ricorso a vari strumenti volti ad informare tempestivamente il consumatore circa la possibile presenza dell’allergene senape nello specifico prodotto mediante avvisi nei punti vendita con apposita cartellonistica ed eventualmente, in aggiunta, ulteriori informazionida inserire nei social, siti aziendali, ecc. Questa forma di comunicazione deve avvenire anche per i prodotti già commercializzati all’estero.

Le suddette informazioni si devono applicare anche alle farine vendute tal quali ai consumatori.